1.Ma io lo devo fare?
La valutazione dei rischi in generale è obbligatoria ovunque vi siano lavoratori impiegati, indipendentemente dal numero. Sono quindi escluse le imprese individuali senza lavoratori (dipendenti, collaboratori od altro) ma non ad esempio le società tipo SNC senza iscritti a libro paga, poiché i soci lavoratori, a loro volta, costituiscono numero.
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2.E se il mio consulente dice che non occorre farlo?
L'articolo 28 del D.Lgs 81/2008 sottolinea che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004. Proprio in tale accordo si specifica inoltre che lo stress può potenzialmente riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.
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3.Quali sono le figure aziendali chiamate in causa in una valutazione SLC?
Le indicazioni della Commissione Consultiva, come anche il D.Lgs 81/2008, specificano che la valutazione viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
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4.A quali lavoratori devo riferirmi nella valutazione?
La Commissione Consultiva indica che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti.
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5.Quindi significa che devo capire se ciascuno dei miei dipendenti è stressato e perché?
La Commissione Consultiva in merito specifica che la valutazione non prende in esame singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischio dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbe essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione etc.). In sostanza non ci si pone dal punto di vista del singolo individuo, bensì dal punto di vista organizzativo, mettendo in evidenza le probabilità generali che si verifichino possibili rischi.
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6.Entro quando il datore di lavoro deve provvedere ad adempiere all'obbligo di legge?
La Commissione Consultiva indica la data del 31 dicembre 2010, come data di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008. Viene specificato che tale data deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle indicazioni metodologiche.
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7.Ogni quanto si deve effettuare una valutazione?
Non ci sono indicazioni obbligatorie di legge in tal senso. La Commissione Consultiva indica solamente che i datori di lavoro sono tenuti all'aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3 del D.Lgs 81/2008 ovvero in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o a quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano le necessità.
Al fine di attuare strategie di reale prevenzione primaria dei rischi, il Comitato Tecnico Scientifico AIAS raccomanda di ripetere la valutazione almeno una volta all'anno.
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8.Se ho effettuato una valutazione SLC prima del 18 novembre (ovvero la data di emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva) devo ripetere la valutazione?
La Commissione Consultiva indica che i datori di lavoro che, alla data della approvazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 – così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'articolo 29, comma 3 (vedi FAQ n.7).
Il Dlgs 81/08, come modificato dal Dlgs 106/09, prevede diverse ipotesi d'illecito penale e amministrativo a carico del DDL derivanti dalla violazione di disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che interessano la valutazione dei rischi da SLC e i conseguenti obblighi gestionali.
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9.Quali sono i rischi per me (DDL) se non effettuo la valutazione?
L'omessa valutazione comporta un illecito penale di tipo contravvenzionale da parte del DDL, con conseguente applicazione della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 (art.55, comma 1, Dlgs 81/08). Tale sanzione si applica anche qualora la valutazione sia stata effettuata senza la prescritta collaborazione con l'RSPP e il MC (art. 29, comma1).
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10.Quali sono i rischi per me (DDL) se i documenti sono incompleti?
La redazione incompleta del DVR (carente delle misure di prevenzione e protezione o del programma di miglioramento) comporta un'ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 (art.55, comma 4, Dlgs 81/08).
La valutazione e la redazione del DVR senza la previa valutazione dei Rappresentanti dei Lavorari per la Sicurezza comporta un'ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00 (art.29, comma 2, Dlgs 81/08).
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11.In caso di malattia professionale o di infortunio ci sono cause riconducibili allo stress lavoro-correlato?
Nell'ipotesi di un infortunio sul lavoro o di malattia professionale anche determinati da elementi causali riconducibili allo stress lavoro-correlato il datore di lavoro, eventualmente in cocorso con altri soggetti, sarà imputabile dei reati previsti agli articoli 589 – 590. Vedi le prossime due domande.
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12.Il DDL è obbligato ad informare i lavoratori?
L'omessa informazione ai lavoratori (art. 36, commi 1 e 2), comporta un illecito penale di tipo contravvenzionale da parte del DDL, con conseguente applicazione della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00.
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13.Il DDL è obbligato a formare i lavoratori?
L'omessa formazione ai lavoratori (art. 37, comma1), comporta un illecito penale di tipo contravvenzionale da parte del DDL, con conseguente applicazione della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00.
L'omessa formazione del dirigente e del preposto (art. 37, comma7), comporta un illecito penale di tipo contravvenzionale da parte del DDL, con conseguente applicazione della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00.
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14.Quali danni puo' provocare alla mia azienda non valutare questo aspetto?
Significa non avere un DVR completo e incorrere in sanzioni. Inoltre non si coglie l'opportunità strategica di avere un feedback strutturato sulla propria azienda, in grado di incidere positivamente sui risultati operativi.
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15.Che vantaggi ottengo nell'effettuare una valutazione SLC?
La valutazione SLC non ha solo vantaggi dal punto di vista etico (il benessere dei lavoratori) o normativo (l'ottemperanza ad una norma di legge), ma anche da quello dell'ottimizzazione della perfomance. Si ribadisce che situazioni diffuse di malessere si traducono inevitabilmente in diminuzione di utile e/o di qualità del servizio erogato, in quanto il disagio provoca una diminuzione delle performance individuali su un elevato numero di persone. La valutazione SLC può rappresentare un'occasione strategica per mettere in evidenza punti di forza e aree di miglioramento, da cui partire in un'ottica di sviluppo continuo.
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16.C'è differenza tra una valutazione SLC per una grande azienda e una piccola?
Secondo la Commissione Consultiva, per quanto riguarda la valutazione approfondita, nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
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17.Cosa devo ottenere come output da una valutazione SLC?
Come specificato nell'articolo 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008, a conclusione di ogni valutazione SLC si deve redigere un documento da inserire nel DVR aziendale, completo delle indicazioni per il miglioramento del rischio e completo della procedura di gestione del documento. Dalla fase preliminare ovvero dall'utilizzo della piattaforma on-line Eu.Stress Management®, viene generato in automatico un documento direttamente inseribile nel DVR, dopo aver opportunamente scelto del azioni di miglioramento – mantenimento più idonee per il contesto organizzativo.
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18.Ogni quanto si deve effettuare una valutazione?
Non ci sono indicazioni obbligatorie di legge in tal senso. Al fine di attuare strategie di reale prevenzione primaria dei rischi, Il Comitato Tecnico Scientifico AIASraccomanda di ripetere la valutazione almeno una volta all'anno.
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19.Non potrei occuparmi da solo della valutazione preliminare?
Il progetto Eu.Stress Management® prevede, all'interno del modello di gestione del rischio, l'utilizzo della piattaforma on-line Eu.Stress Management®, uno strumento di analisi e misurazione oggettiva che risponde alle indicazioni della Commissione Consultiva e che, proprio per le sue caratteristiche di non soggettività e non interpretabilità, può configurarsi come strumento di lavoro utilizzabile direttamente dalle organizzazioni (DDL, RSPP) e dai consulenti della sicurezza.
Gli attori protagonisti del percorso di valutazione SLC (DDL, MC, RSPP, consulenti della sicurezza) possono procedere alla valutazione oggettiva, senza correre il pericolo di interpretazioni inopportune dei dati raccolti, vedendo garantita la serietà dei risultati raccolti dalla metodologia e dallo strumento fornito.
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20.Chi può effettuare una valutazione SLC?
Ribadendo quanto già precedentemente sostenuto, la piattaforma on-line si limita alla valutazione dei fattori oggettivi, in modo da tutelare non solo la garanzia del processo, ma anche gli interlocutori coinvolti (DDL, RSPP, lavoratori, Consulenti).
Il datore di lavoro può effettuare la valutazione preliminare in autonomia seguendo le indicazioni metodologiche indicate dalla Comissione Consultiva oppure avvalendosi di consulenti esterni. E' fondamentale comunque che per l'analisi preliminare e quella approfondita vengano coinvolte figure professionali competenti.
La scelta di approccio di eupragma, orientata alla massima qualità, relativamente alla valutazione soggettiva dei fattori SLC, suggerisce che un processo di analisi qualitativa possa essere realizzato da tutti gli interlocutori/società (meglio se esterni all'azienda) che rispondono, contemporaneamente, ai seguenti criteri di qualità:
- professionisti in grado di gestire una ricerca soggettiva basata sulle percezioni della persone (tipicamente psicologi)
- professionisti con esperienza nella gestione di processi di intervento organizzativo implicanti il coinvolgimento dei lavoratori e del management (tipicamente consulenti di direzione specializzati in sviluppo organizzativo e delle risorse umane).
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21.Che valore aggiunto mi può dare un consulente formato su qusto tema?
La presenza di un consuente esterno, debitamente preparato in materia SLC, offre non solo la capacità di gestione di un processo delicato come la valutzione SLC, ma anche un momento di confronto importante nella identificazione dell azioni di miglioramento-mantenimento da mettere in campo. Inoltre aumenta le garanzie di effettuazione di una valutazione di qualità poiché elemento esterno al sistema, ponendo anche il DDL in una condizione di maggior serenità.
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Associazioni
1.Che vantaggi ho?
Un'Associazione o un Ordine professionale, scegliendo il modello Eu.Stress Management® si apre ai seguenti vantaggi:
• Poter offrire ai propri associati un servizio con garanzie di qualità e referenze adeguate
• Ottimizzare i tempi di preparazione per l'erogazione di un servizio SLC di qualità, spesso tangente alla preparazione classica dei membri dell'Associazione che si dedicano ai temi della sicurezza
• Ricevere una formazione adeguata per essere qualificati nel proporre il nuovo servizio
• Decidere di non strutturarsi e appoggarsi completamente all'esterno in outsurcing per l'erogazione del servizio SLC
• Avere garanzia di un servizio costantemente aggiornato
• Sviluppare un business nuovo con interessanti margini diretti e indiretti
• Offrire ai propri associati uno sconto particolare nell'acquisto di un servizio SLC, che altrimenti non avrebbero
• Mantenere e valorizzare il proprio brand, mediante la personalizzazione della piattaforma di erogazione del servizio
• Sostenere la creazione di una cultura della sicurezza sui posti di lavoro
• Sostenere le imprese associate in un percorso di consapevolezza, con potenziali importanti ricadute sulla performance
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2.Devo per forza erogare direttamente il servizio come Associazione? O posso svilupparlo in outsourcing con eupragma?
Al fine di soddisfare le molteplici esiegenze delle Associazioni, Eupragma propone due tipiche forme di partnership. La prima prevede la strutturazione interna finalizzata all'erogazione del servizio diretto da parte dell'Associazione. La secondo prevede l'erogazione mediata (in outsorucing) da un eupragma stessa.
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3.Come faccio ad essere preparato nell'erogazione del servizio?
Al fine di mettere gli esperti di sicurezza dell'associazione nella condizione di erogare un servizio di alta qualità e mantenere l'immagine altamente professionale presso i propri associati, Eupragma ha predisposto un percorso formativo, snello, ma efficace da svilupparsi per chiunque decida di stringere una partnership per l'erogazione del servizio Eu.Stress Management®.
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4.Come comunico il nuovo servizio ai miei associati? Ci sono strumenti ad hoc?
Eupragma ha sviluppato, in quanto perfettamente coerente con la sua tipologia di servizi, diversi strumenti di comunicazione che metterà a disposizione dei propri consuelenti partner per la comunicazione del servizio SLC presso i clienti finali.
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5.Se ho bisogno di un supporto a chi mi rivolgo?
Per le società che decidono di stringere una Partnership con Eupragma Srl, i professionisti che compongono il team Eu.Stress Management® sono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto. Per mettersi in contatto con loro è sufficiente telefonare al numero 0432 512884.
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6.Se cambiano le normative e le linee guida di riferimento, chi mi garantisce che il servizio offerto da Eu.Stress Management® sia ancora valido?
Eupragma, anche alla luce della partnership stretta con IdiP s.r.l. – networkaias e del confronto con il Comitato Tecnico Scientifico di AIAS relativamente al modello proposto, si impegna ad analizzare ogni nuova linea guida e ogni nuovo elemento normativo correlato che usciranno. Ciò segue il solco strategico di eupragma, finalizzato a mantenere nel tempo una posizione ai vertici in Italia nella proposizione di questa tipologia di servizio.
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7.Posso sviluppare anche la formazione e l'informazione con eupragma?
Qualora ci fosse la necessità di informare i propri associati con campagne e strumenti di comunicazione oppure di sviluppare particolari percorsi formativi su target specifici, Eupragma propone una sua sua linea di prodotto servizio già predisposta, ma rivedibile e adattabile alle moltplici esigenze dei diversi target.
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8.Come è regolamentata la partnership?
Ogni relazione di Partnership viene regolamentata da un contratto che Eupragma stipula direttamente con l'Associazione. Tutto ciò al fine di garantire reciproca qualità e soddisfazione, sottolinenando la serietà di quanto si va proponendo.
consulenti per la sicurezza
1.Che vantaggi ho?
Un consulente della sicurezza scegliendo il modello Eu.Stress Management® si apre ai seguenti vantaggi:
• Poter offrire ai propri clienti un servizio con garanzie di qualità e referenze adeguate
• Ottimizzare i tempi di preparazione per l'erogazione di un servizio SLC di qualità, spesso tangente alla preparazione classica dei consulenti sulla sicurezza
• Ricevere una formazione adeguata per essere qualificato nel proporre il nuovo servizio
• Diminuire i rischi di errori e problematiche derivanti dalla novità di intervento richiesta sul tema SLC, non debitamente gestiti
• Avere garanzia di un servizio costantemente aggiornato
• Sviluppare un business nuovo con interessanti margini diretti e indiretti
• Mantenere e valorizzare il proprio brand, mediante la personalizzazion della piattaforma di erogazione del servizio
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2.Eupragma si occupa di sicurezza? Quindi potrei rischiare di perdere i miei clienti?
Eupragma si occupa di consulenza di direzione e non dell'erogazione di servizi di sicurezza. Eupragma si pone come partner nel fornire servizi ai consulenti, al fine che i consulenti stessi li possano erogare direttamente presso i propri clienti. In questo modo la titolarità e la gestione del cliente rimane sempre del consulente.
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3.Come faccio ad essere preparato nell'erogazione del servizio?
Al fine di mettere i consulenti della sicurezza nella condizione di erogare un servizio di alta qualità e mantenere l'immagine altamente professionale presso i propri clienti, Eupragma ha predisposto un percorso formativo, snello, ma efficace da svilupparsi per ciascuno dei consueltni che decida di stringere una partnership perl'erogazione del servizio Eu.Stress Management®.
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4.Se ho bisogno di un supporto a chi mi rivolgo?
Per le società che decidono di stringere una Partnership con Eupragma Srl, i professionisti che compongono il team Eu.Stress Management® sono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto. Per mettersi in contatto con loro è sufficiente telefonare al numero 0432 512884.
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5.Se si evidenziano necessità specifiche, soprattutto per i clienti con una struttura complicata o particolarmente esigenti, come mi posso comportare? Posso rivolgermi a Eupragma?
Eupragma Srl ha accumulato una discreta esperienza per quanto riguarda la gestione di progetti di gestione del rischio stress lavoro correlato in realtà piuttosto complesse (vedi referenze sul tema). Eupragma, nel caso in cui il partner porti all’evidenza delle necessità specifiche, per via della partnership stretta, si presta a confrontarsi per capire l'esigenze espresse sia dal partner che dal cliente finale, fornendo delle idee per un intervento adeguato ma mettendosi anche a disposizione, qualora il Partner lo ritenesse opportuno, per l'erogazione stessa dell’intervento. Il numero di telefono diretto è 0432 512884.
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6.Se cambiano le normative e le linee guida di riferimento, chi mi garantisce che il servizio offerto da Eu.Stress Management® sia ancora valido?
Eupragma, anche alla luce della partnership stretta con IdiP s.r.l. – networkaias e del confronto con il Comitato Tecnico Scientifico di AIAS relativamente al modello proposto, si impegna ad analizzare ogni nuova linea guida e ogni nuovo elemento normativo correlato che usciranno. Ciò segue il solco strategico di eupragma, finalizzato a mantenere nel tempo una posizione ai vertici in Italia nella proposizione di questa tipologia di servizio.
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7.Come comunico il servizio Eu.Stress Management®? Ci sono strumenti ad hoc?
Eupragma ha sviluppato, in quanto perfettamente coerente con la sua tipologia di servizi, diversi strumenti di comunicazione che metterà a disposizione dei propri consuelenti partner per la comunicazione del servizio SLC presso i clienti finali.
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8.La certificazione Eupragma è valida come crediti formativi?
Ad oggi stiamo discutendo con AIAS la possibilità di rendere la formazione utile per i crediti formativi. In seguito potremo fornire maggiori informazioni.
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9.Come è regolamentata la Partnership?
Ogni relazione di Partnership viene regolamentata da un contratto che Eupragma stipula o direttamente con i consulenti o che i consuelnti stringono con IdiP s.r.l. – networkaias. Ciò al fin di garantire reciproca qualità e soddisfazione, sottolinenando la serietà di quanto si va proponendo.
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